Regolamento d'Istituto

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DE MARCHI” – PADERNO DUGNANO

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

INDICE

PREMESSA

TITOLO I: ORGANI COLLEGIALI E FORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 1 – GLI ORGANI COLLEGIALI

ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

ART. 3 – CONSIGLIO DI ISTITUTO: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 4 – CONSIGLIO DI ISTITUTO: FUNZIONI E COMPETENZE

ART. 5 – CONSIGLIO DI ISTITUTO: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

ART. 6 – GIUNTA ESECUTIVA

ART. 7 – COLLEGIO DEI DOCENTI

ART. 8 – ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DOCENTI

ART. 9 – CONSIGLIO DI INTERSEZIONE

ART. 10 – CONSIGLIO DI INTERCLASSE

ART. 11 – CONSIGLIO DI CLASSE

ART. 12 – COMPITI, PRESIDENZA ED ORARI

ART. 13 – ASSEMBLEE DI CLASSE

ART. 14 – ALTRE FORME DI ASSEMBLEA DEI GENITORI

ART. 15 – COMITATO GENITORI.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA GENERALE.

ART. 16 – FINALITÀ GENERALI

ART. 17 – DISPOSIZIONI PER I DOCENTI

ART. 18 – VIGILANZA E RESPONSABILITÀ

ART. 19 – INGRESSO

ART. 20 – USCITA

ART. 21 – RITARDI E ASSENZE

ART. 22 – REGOLE GENERALI PER GLI ALUNNI

ART. 23 – CONTROLLO DELL’EMERGENZA E SICUREZZA

ART. 24 – ACCESSO DI ESTRANEI ALLA SCUOLA

ART. 25 – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

ART. 26 – OBBLIGHI E DIVIETI PER TUTTO IL PERSONALE E PER QUANTI HANNO ACCESSO

ALLA SCUOLA

ART. 27 – UTILIZZO DELLA SCUOLA DA PARTE DI ESTERNI

ART. 28 – BIBLIOTECA

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 – RINVIO AD ALLEGATI PER DISCIPLINA, USCITE DIDATTICHE E ACCOGLIMENTO

DOMANDE

ART. 30 – APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

PREMESSA

La scuola è una comunità aperta che intende garantire il diritto all’istruzione, sancito dall’art. 33 della Costituzione; i processi formativi degli allievi sono posti al centro di ogni sua azione educativa.

Il presente Regolamento disciplina la vita scolastica al fine di garantire un funzionamento ordinato e responsabile, improntato a spirito di collaborazione e di rispetto tra le componenti della scuola, favorendo una positiva rete di rapporti interpersonali, educativi, culturali e sociali.

È dovere e diritto di genitori, alunni, insegnanti, dirigenti, personale amministrativo e ausiliario, ciascuno nel ruolo che gli compete, rendere questi rapporti decorosi, agevoli, sicuri e sereni. Le norme del presente regolamento devono essere rispettate da tutti coloro che a qualsiasi titolo accedono o fruiscono della scuola.

TITOLO I: ORGANI COLLEGIALI E FORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 1 – GLI ORGANI COLLEGIALI

Gli Organi collegiali, previsti dalla legge ed operanti nell’Istituto comprensivo, sono:

Consiglio di Istituto,

Giunta esecutiva,

Collegio docenti unitario,

Collegio docenti d’ordine,

Consiglio di Intersezione,

Consiglio di Interclasse,

Consiglio di classe,

Assemblea di classe,

Comitato dei genitori.

Pur non previste dalla legge, ma presenti e ritenute importanti e funzionali per la scuola sono le aggregazioni come il comitato genitori e altre forme di partecipazione.

ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

A) La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. L’avviso di convocazione deve indicare: data, luogo, ora dell’incontro e gli argomenti all’ordine del giorno.

B) Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

C) La convocazione del Consiglio di istituto deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo; potrà essere effettuata anche a mezzo posta elettronica.

D) Della riunione del Consiglio di istituto viene data comunicazione ai genitori mediante avviso scritto per le scuole primaria e secondaria di primo grado, affissione della convocazione all’albo per le scuole dell’infanzia.

ART. 3 – CONSIGLIO DI ISTITUTO: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

A) Il Consiglio di Istituto è l’organo collegiale rappresentativo di tutte le componenti della scuola (Genitori, Docenti, Personale ATA, Dirigente scolastico); è rinnovato ogni tre anni. Esso è costituito da 19 componenti:

· 8 rappresentanti del personale insegnante,

· 2 rappresentanti del personale non insegnante,

· 8 rappresentanti dei genitori,

· il dirigente scolastico.

B) La prima convocazione del Consiglio di Istituto, successiva alle elezioni e alla nomina dei membri da parte del Dirigente scolastico, è disposta dallo stesso; in seguito il Consiglio è convocato dal Presidente. Nella prima seduta, presieduta dal Dirigente scolastico, il Consiglio di istituto elegge il proprio Presidente tra i rappresentanti dei genitori che ne fanno parte. L’elezione avviene a scrutinio segreto; è considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti è eletto il più anziano per età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente da votarsi fra i genitori consiglieri, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. La funzione di Segretario sarà affidata dal presidente ad uno dei componenti del Consiglio.

C) Tre assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza da consigliere. Il consigliere decaduto, per una qualsiasi causa o motivazione, viene surrogato dal primo candidato non eletto nelle rispettive liste. Qualora la lista fosse esaurita, si ricorre ad elezioni suppletive che si svolgeranno con le stesse modalità delle elezioni ordinarie.

D) Le sedute del Consiglio di Istituto debbono svolgersi in orario non coincidente con quello delle lezioni, secondo un calendario di massima, programmato all’inizio dell’anno scolastico, e sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti. L’ordine del giorno delle sedute è proposto dalla Giunta esecutiva al presidente del Consiglio di istituto. La durata delle riunioni, di norma, non potrà superare le tre ore. Qualora non vengano esauriti tutti gli argomenti all’ordine del giorno, il Consiglio decide se continuare o aggiornare la seduta ad altra data.

E) L’atto amministrativo attraverso il quale il Consiglio manifesta la sua volontà è la delibera, da riportare correttamente nel testo del verbale delle riunioni. Ad ogni decisione deve corrispondere una specifica delibera, alla quale deve essere assegnato un numero progressivo sulla base dell’anno solare. Perché una delibera sia valida occorre la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente. La votazione si esprime sempre in forma palese, per alzata di mano, salvo quando si faccia questione di persone, nel qual caso la votazione è segreta. Le delibere validamente assunte sono immediatamente esecutive. Ciascun consigliere può richiedere che sia messo a verbale il proprio voto e i motivi che lo determinano, come pure il proprio dissenso dalla deliberazione collegiale.

F) Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche. Il pubblico può assistervi, ma non ha diritto ad intervenire nella discussione; la parola viene concessa al pubblico a facoltà del Presidente, solo dopo aver esaurito i punti dell’ordine del giorno. Quando si discutono questioni e fatti inerenti singole persone, il pubblico non viene ammesso. Qualora la presenza del pubblico ostacoli per comportamento non corretto lo svolgimento dei lavori, il Presidente può sospendere la seduta o allontanare eventuali responsabili del disturbo e proseguire la riunione a porte chiuse.

G) La pubblicità degli atti del Consiglio di istituto deve avvenire mediante affissione in apposito albo della copia integrale del verbale sottoscritta e autenticata dal segretario. L’affissione avviene, di norma, entro otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. Gli atti e i verbali sono conservati presso la presidenza e resi disponibili in apposita area riservata del sito; ogni consigliere può consultarli e richiederne copia.

ART. 4 – CONSIGLIO DI ISTITUTO: FUNZIONI E COMPETENZE

A) Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono regolamentate dall’art. 10 del decreto legislativo 16/4/94 n. 297.

B) Il Consiglio di Istituto elabora ed adotta gli indirizzi generali di gestione della scuola.

Opera attivamente affinché la scuola diventi uno dei poli culturali della comunità che la circonda.

I consiglieri collaborano fra loro e con le componenti della società: mirano a realizzare la migliore partecipazione possibile alla gestione della vita della scuola, nel rispetto degli ordinamenti della stessa e delle competenze e responsabilità proprie degli operatori scolastici.

C) Il Consiglio di Istituto delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari, per il funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto, e determina le forme di autofinanziamento.

D) Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno dell’istituto;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, dei materiali di consumo occorrenti per esercitazioni, pulizie e manutenzioni;

c) adattamento del calendario scolastico a specifiche esigenze o situazioni;

d) criteri generali per la programmazione educativa ed adozione del P.O.F.;

e) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche;

g) partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo;

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’istituto.

E) Il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi:

a) alle iscrizioni ai vari ordini di scuola,

b) alla formazione delle classi,

c) all’assegnazione ad esse dei singoli docenti,

d) all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali,

e) al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe,

f) all’espletamento dei servizi amministrativi.

F) Il Consiglio di Istituto delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette all’educazione alla salute, alla cittadinanza ed ai rapporti interpersonali.

Art 5 – CONSIGLIO DI ISTITUTO: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

A) Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha le seguenti funzioni:

a) convocare e presiedere il Consiglio di istituto garantendo il regolare funzionamento della seduta;

b) affidare le funzioni di segretario dei Consiglio ad uno dei suoi membri;

c) autenticare con la propria firma i verbali redatti dal Segretario, gli atti e la corrispondenza pervenuta al Consiglio;

d) disporre la convocazione del Consiglio su richiesta della Giunta esecutiva o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso o quando se ne ravvisi la necessità.

B) Compiti del segretario sono quelli di verbalizzare le riunioni, di redigere il verbale e di sottoscriverlo congiuntamente al presidente.

Art. 6 – GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva è composta da membri di diritto e da membri eletti.

Ne fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede, e il Direttore dei servizi generali e amministrativi, che svolge le funzioni di segretario.

Il Consiglio di Istituto elegge fra i propri componenti, a scrutinio segreto, altri quattro membri della Giunta esecutiva: un docente, un rappresentante del personale Ata e due genitori.

In caso di assenza o di impedimento del Dirigente scolastico le funzioni di Presidente saranno svolte dal docente vicario.

La Giunta viene convocata prima di ogni seduta del Consiglio di Istituto con un preavviso – in deroga a quanto stabilito dall’art. 2 lett. A – di almeno tre giorni.

La Giunta:

a) prepara i lavori del Consiglio e ne fissa l’ordine del giorno;

b) cura l’esecuzione delle delibere dello stesso;

c) predispone il bilancio preventivo e redige la relativa relazione del Programma annuale predisposto dal Dirigente scolastico da sottoporre al Consiglio per l’approvazione;

d) predispone e propone all’approvazione del Consiglio le eventuali variazioni al Piano suddetto;

e) predispone il conto consuntivo e redige la relativa relazione da sottoporre al Consiglio per l’approvazione.

ART. 7 – COLLEGIO DEI DOCENTI

II Collegio dei Docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico e predispone il Piano dell’offerta formativa.

Esso in particolare:

a) cura la programmazione dell’azione educativa e didattica, anche al fine di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;

b) formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni, per lo svolgimento delle attività scolastiche;

c) valuta periodicamente l’azione complessiva dell’azione didattica per verificarne l’efficacia e l’efficienza;

d) provvede all’adozione dei libri di testo;

e) promuove e adotta iniziative di sperimentazione e di aggiornamento dell’offerta formativa;

f) elegge i Docenti che fanno parte del Comitato di valutazione;

g) formula obiettivi, criteri e modalità organizzative per la partecipazione dei docenti e la realizzazione delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio;

h) formula proposte per la formazione di commissioni ed elegge i docenti designati per le funzioni strumentali;

i) formula le linee guida di riferimento ed esprime parere sulla valenza didattica di uscite, visite e viaggi di istruzione;

l) esprime parere su qualunque iniziativa paradidattica che veda coinvolta la partecipazione delle classi e/o l’intervento di personale esterno all’istituto;

m) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 8 – ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DOCENTI

Possono essere convocati Collegi docenti di Ordine e di Plesso, composti da tutti i Docenti riuniti per ordine di scuola e che prestano servizio nello stesso plesso o in tutti i plessi dello stesso ordine.

Tali collegi saranno presieduti dal Dirigente scolastico o da un docente da lui delegato e potranno discutere e definire su specifici argomenti proposte da portare alla delibera del Collegio docenti unificato.

ART. 9 – CONSIGLIO DI INTERSEZIONE

Il Consiglio di Intersezione è composto dagli insegnanti in servizio in ciascun plesso di scuola dell’infanzia e dai genitori rappresentanti eletti dai genitori.

A seconda degli ordini del giorno delle sedute, e nel rispetto della normativa vigente, si effettuano anche consigli con la presenza dei soli insegnanti.

ART. 10 – CONSIGLIO DI INTERCLASSE

Il Consiglio di Interclasse è composto dal gruppo docente di ogni classe parallela di tutti i plessi di scuola primaria e dai genitori rappresentanti eletti dai genitori.

A seconda degli ordini del giorno delle sedute, e nel rispetto della normativa vigente, si effettuano anche consigli di plesso con la presenza dei soli docenti.

ART. 11 – CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di Classe è composto dal gruppo docente di ogni singola classe di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado e dai genitori rappresentanti eletti dai genitori.

Per i casi previsti dalla normativa vigente, nella secondaria di primo grado si effettuano anche consigli di classe con la presenza dei soli docenti.

ART. 12 – COMPITI, PRESIDENZA ED ORARI

I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un Docente delegato; si riuniscono in orari non coincidenti con l’orario delle lezioni e tale da consentire la partecipazione dei Genitori.

I Consigli hanno il compito di:

a) deliberare su materie loro attribuite dalla normativa vigente;

b) formulare al Collegio Docenti proposte in ordine alla programmazione educativa e didattica;

c) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra Docenti, Genitori ed alunni.

ART. 13 – ASSEMBLEE DI CLASSE

L’assemblea di classe è convocata almeno due volte nell’anno scolastico ed eventualmente, a richiesta degli insegnanti o dei rappresentanti dei genitori, quando se ne ravvisi la necessità.

Essa è composta di norma da tutti i genitori degli alunni di una classe e dal gruppo docente.

ART. 14 – ALTRE FORME DI ASSEMBLEA DEI GENITORI

I soli genitori hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola.

Queste assemblee possono essere convocate a livello di classe o di Istituto; vi possono partecipare il Dirigente scolastico o i Docenti su richiesta dei Genitori stessi.

La data e l’orario devono essere concordati con il Dirigente scolastico.

Art. 15 – COMITATO GENITORI.

I genitori possono costituire il Comitato Genitori, allo scopo di favorire la collaborazione tra le famiglie e gli Organi Collegiali e realizzare iniziative che consentano un miglior funzionamento delle attività dell’istituto.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA GENERALE

ART. 16 – FINALITÀ GENERALI

Gli articoli del presente titolo sono stabiliti per raggiungere le finalità generali sulle quali la scuola si impegna a:

– assumere la responsabilità della qualità delle attività educative, nell’ambito della libertà di insegnamento e nel rispetto della personalità dell’alunno;

– fornire un ambiente sicuro e sereno, nel quale raggiungere capacità di lavoro e di comportamento, maturando relazioni positive e sviluppando il senso di responsabilità;

– fare in modo che alunni e genitori possano conoscere il percorso formativo, i risultati conseguiti, gli eventuali problemi e le possibili soluzioni.

ART. 17 – DISPOSIZIONI PER I DOCENTI

1. I Docenti sono tenuti ad apporre la firma di presenza, all’ingresso, sul foglio firme e/o, prima di iniziare la lezione, sul registro; oppure – qualora venga introdotto – sul registro elettronico. Sono altresì tenuti a leggere con attenzione le circolari e gli avvisi e a firmare per presa visione.

2. I registri devono essere compilati in ogni loro parte e rimanere custoditi, a seconda del supporto utilizzato, a disposizione della Presidenza e dell’eventuale docente supplente.

3. I Docenti devono conservare nel registro l’elenco degli alunni completo di indirizzo e recapito telefonico, con le modalità previste dalla L 675/96 ed integrazioni successive.

4. Nella scuola primaria gli insegnanti devono controllare le firme per presa visione delle comunicazioni diramate alle famiglie.

5. I Docenti devono indicare, sui registri di loro competenza, i compiti assegnati, gli argomenti svolti e le verifiche scritte programmate.

6. Nella scuola secondaria di primo grado il Coordinatore del CdC, nella scuola primaria i docenti di classe, si faranno carico di illustrare alla classe il programma annuale ed il Regolamento, e recepiranno osservazioni e suggerimenti utili a concordare modalità di organizzazione della classe.

7. 1 Docenti esplicitano agli alunni le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica ed i criteri di valutazione. La valutazione sarà sempre tempestiva ed adeguatamente motivata, nell’intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione.

8. I docenti utilizzeranno come normale strumento di comunicazione ai genitori – riguardo all’andamento didattico ed al comportamento dei figli – la nota a diario. La convocazione dei genitori e – nella scuola secondaria di primo grado – la nota sul registro e l’eventuale ricorso alla presidenza rivestono carattere di eccezionalità e vanno accompagnate da un avviso a diario per i genitori.

9. É vietato allontanare gli alunni dal luogo di attività per motivi di natura disciplinare.

10. I telefoni cellulari non devono essere utilizzati durante l’attività didattica, salvo che per urgenti motivi di servizio oppure, in via eccezionale e in maniera responsabile, per gravi e comprovati motivi personali.

ART. 18 – VIGILANZA E RESPONSABILITÀ

1. La responsabilità della Scuola in linea generale è circoscritta agli spazi da essa gestiti e limitata agli orari nei quali sono in servizio degli adulti legittimati ad esservi presenti. La vigilanza è prioritaria a qualsiasi attività e ad essa è tenuto tutto il personale.

2. I Docenti hanno l’obbligo della vigilanza sugli alunni durante tutti i momenti della vita scolastica compreso il periodo dell’ingresso e dell’uscita. Tutti gli insegnanti cooperano tra loro e con il personale ausiliario per la vigilanza e la tutela delle persone e delle cose (art. 7 DPR 420/74), ivi compresi i momenti degli spostamenti di singoli alunni e classi all’interno della scuola.

3. Durante lo svolgimento di attività specialistiche, di recupero, di sostegno, di laboratorio, sportive, di uscite didattiche, la responsabilità della vigilanza ricade sull’insegnante titolare della classe o del gruppo costituito; nei momenti di compresenza, prevista o straordinaria, su entrambi gli insegnanti.

4. Il Referente di plesso informa sul piano di evacuazione il docente supplente, che controfirma per presa visione di quanto ricevuto.

5. In mancanza di un Docente la sorveglianza sulla classe verrà effettuata da un Collaboratore scolastico in attesa dell’arrivo dei titolare o del supplente. Qualora, per motivi eccezionali ed urgenti, si rendesse necessario suddividere la classe, ciò dovrà avvenire nel rispetto della legge 6/8/2008 n. 133 ed eventuali successive sue modificazioni.

6. I Collaboratori scolastici sono tenuti, come esplicitato nella contrattazione integrativa di Istituto, a prestare sorveglianza nelle aree assegnate, da cui potranno allontanarsi solo: a) per diffondere circolari o comunicati,

b) per sorvegliare momentaneamente classi scoperte.

7. Il personale non docente vigila per evitare che persone estranee, e anche i genitori non autorizzati, si introducano all’interno della scuola.

8. Il personale educativo comunale (educatori, assistenti scuolabus, assistenti pre-post scuola,…) che interviene nelle scuole deve assicurare, per quanto di competenza, la massima collaborazione con gli operatori dell’istituto. Le prestazioni, gli obblighi, le responsabilità di tale personale sono a carico delle Amministrazioni comunali e concordate, secondo appositi protocolli con la Dirigenza dell’istituto.

ART. 19 – INGRESSO

I docenti devono essere presenti a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per l’accoglienza degli alunni.

All’ingresso, dopo il suono della prima campana, gli alunni accederanno all’atrio o alle aule, accolti dai propri docenti.

Il collaboratore scolastico incaricato apre i cancelli o gli ingressi cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, sia al mattino sia al rientro pomeridiano e sorveglia l’ingresso degli alunni in posizione visibile.

Gli alunni entrano negli edifici scolastici dagli accessi prestabiliti, secondo modalità specificamente definite annualmente nella regolamentazione di plesso.

Gli ingressi sono chiusi in concomitanza con l’orario di inizio delle lezioni.

ART. 20 – USCITA

1. L’uscita degli alunni deve avvenire ordinatamente sotto la sorveglianza degli insegnanti fino alla porta dell’atrio e dei collaboratori scolastici fino al cancello di ingresso.

2. Il Collaboratore scolastico incaricato apre i cancelli o gli ingressi 5 minuti prima della fine delle lezioni, e sorveglia l’uscita degli alunni in posizione visibile.

3. Scuola dell’infanzia: i bambini devono essere ritirati dai genitori all’interno della scuola rivolgendosi direttamente all’insegnante

4. Scuola primaria: gli alunni devono essere affidati ad un genitore o a persone maggiorenni provviste di delega, che producano documento di identità la cui fotocopia sarà trattenuta agli atti, o eventualmente ad altra persona che eserciti la patria potestà; qualora un alunno non trovi qualcuno ad accoglierlo all’uscita della scuola, sarà affidato dall’insegnante ad un collaboratore scolastico in servizio nel plesso che provvederà ad avvisare la segreteria; la sorveglianza dell’alunno sarà garantita fino all’arrivo delle persone rintracciate a cura della scuola.

5. Scuola secondaria di primo grado: la responsabilità dell’istituto cessa nel momento in cui gli studenti escono dal perimetro del plesso. Si ritiene che gli alunni della Secondaria, in considerazione della loro autonomia e della maturazione raggiunta nel rapportarsi all’ambiente esterno alla scuola, siano nella condizione di gestire il ritorno a casa, in modo personale, dopo le lezioni giornaliere. Ciò vale anche per il rientro dalle visite d’istruzione entro le ore 16.40; dopo tale orario si avrà cura di ottenere specifiche autorizzazioni dai genitori per il rientro autonomo dei figli.

6. Dopo l’uscita degli alunni l’accesso all’edificio scolastico è consentito, salvo diversa autorizzazione, ai soli operatori scolastici.

ART. 21 – RITARDI E ASSENZE

1. Ogni assenza, ritardo o uscita anticipata devono essere giustificati in modo specifico dai genitori per iscritto. Le richieste di uscita anticipata o di entrata in ritardo devono essere vistate dall’insegnante presente in classe.

2. Gli alunni che giungono a scuola in ritardo devono essere accompagnati all’interno dell’edificio scolastico dal genitore che provvederà alla giustificazione. Qualora l’alunno in ritardo non fosse accompagnato, sarà in ogni caso accolto a scuola; alla famiglia sarà richiesto di giustificare per iscritto il ritardo. In caso di ritardi ripetuti verrà informato il Dirigente scolastico.

3. Gli alunni, eccezionalmente, possono entrare in orari diversi dall’inizio delle lezioni, previa richiesta sottoscritta dalla famiglia. In caso di orari di entrata o di uscita dovuti a motivi particolari e prolungati nel corso dell’anno è necessario acquisire l’autorizzazione del Dirigente scolastico che provvederà a rilasciarne copia agli insegnanti di classe.

4. In caso d’uscita anticipata il genitore dovrà compilare e firmare il registro di classe oppure l’apposito modello reperibile presso i collaboratori scolastici.

5. Qualora un alunno rientri dopo un’assenza senza opportuna giustificazione, la famiglia verrà invitata a fornirla entro il giorno successivo.

6. Assenze programmate per motivi di famiglia superiori ai cinque giorni di calendario devono essere comunicate preventivamente per iscritto.

7. Le uscite in orario di lezione, sono ammesse solo se giustificate e preventivamente comunicate dai familiari, di norma per iscritto. Al momento dell’uscita si dovrà compilare un apposito modulo. L’alunno/a può essere affidato/a solo ad un genitore (o ad altra persona, come da art. 20, punto 4), che lo attenderà nell’atrio.

ART. 22 – REGOLE GENERALI PER GLI ALUNNI

1. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività ed iniziative organizzate nel contesto della vita scolastica e del piano dell’offerta formativa. L’alunno, in modo commisurato all’età, ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

2. Gli alunni devono: presentarsi a scuola puliti, ordinati e vestiti in modo adeguato e rispondente a disposizioni emanate in merito; portare con sé il materiale necessario, il diario ed eventuali altri sussidi richiesti; mantenere un comportamento sempre educato, corretto e responsabile; rispettare il materiale altrui, le suppellettili e l’ambiente scolastico. A chi verrà riconosciuto responsabile di un danneggiamento sarà richiesto di risarcirlo.

3. Non è consentito portare a scuola denaro od oggetti preziosi, né oggetti estranei all’attività scolastica. La scuola non risponde di eventuali smarrimenti, furti, rotture, danni causati da terzi a qualsiasi oggetto personale estraneo. I telefoni cellulari devono essere spenti; in caso di infrazioni l’apparecchio sarà trattenuto dal personale scolastico che provvederà a restituirlo direttamente ed esclusivamente alle famiglie.

4. In occasione di uscite o trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico nello zaino.

5. Gli esoneri dalle lezioni di Scienze motorie devono essere richiesti al Capo d’Istituto e corredati da certificato medico, tranne per malesseri passeggeri che saranno annotati sul diario a cura della famiglia. Gli alunni, sono comunque tenuti ad assistere alle lezioni.

6. In occasione di festeggiamenti particolari è consentita la consumazione di prodotti, offerti da alunni o da docenti, che riportino gli ingredienti e la data di scadenza del prodotto sulla confezione ben chiusa e integra.

7. Gli intervalli hanno lo scopo di consentire agli alunni delle pause, sempre sorvegliate dal personale in servizio.

8. Il servizio di refezione scolastica, fornito dall’amministrazione comunale nell’ambito della legislazione

vigente, rappresenta per la scuola un momento educativo ed adeguatamente sorvegliato dal personale in servizio.

Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa o coloro che vi si recano occasionalmente non possono portarsi cibi o bevande da casa e mettono in atto i comportamenti dettati dalle buone pratiche igieniche.

ART. 23 – CONTROLLO DELL’EMERGENZA E SICUREZZA

1. Gli edifici scolastici sono dotati di un piano di emergenza verificato annualmente.

2. Ogni plesso organizza almeno due prove di evacuazione l’anno.

3. È assolutamente vietato ostruire, anche temporaneamente, con mobili o attrezzature le vie di fuga e le uscite di sicurezza. È altresì vietato sistemare mobili bassi in zone accessibili agli alunni e non sorvegliate.

4. Tutto il personale deve prontamente segnalare in presidenza situazioni di pericolo ed intervenire immediatamente per impedire infortuni.

5. In situazioni di pericolo è dovere di ogni dipendente:

a. provvedere immediatamente alla eliminazione della fonte fisica di pericolo ove possibile senza rischio per nessuno, impedendo in ogni caso l’accesso alla zona;

b. segnalare al più presto al coordinatore di plesso e in sede l’inconveniente;

c. Utilizzare la procedura in vigore per l’eliminazione dell’inconveniente in caso di guasti.

6. Infortuni e malori: in caso di malessere o di lieve infortunio dello studente verrà informata telefonicamente la famiglia, che è tenuta a fornire un numero di reperibilità per questi casi. In caso di incidente o malessere grave, verrà chiamato il servizio di emergenza e subito avvisata la famiglia e la direzione dell’Istituto; insegnanti e personale scolastico non possono portare l’infortunato con il proprio mezzo a casa o al pronto soccorso. Qualora i familiari non siano raggiungibili, verrà immediatamente interessata la Polizia locale che provvederà a rintracciarli.

7. Comunicazione e denuncia degli infortuni avvenuti a scuola o nel percorso casa-scuola e viceversa comportano la tempestiva compilazione e sottoscrizione degli appositi modelli, predisposti dall’ufficio di Segreteria, a cura del Personale scolastico o dei Genitori.

8. Qualora uno studente desideri frequentare nonostante sia infortunato, egli dovrà presentare un certificato medico che dichiari che l’infortunio non impedisce la normale frequenza.

ART. 24 – ACCESSO DI ESTRANEI ALLA SCUOLA

1. L’accesso alla scuola di qualsiasi persona estranea è condizionato alla verifica della sua necessità od opportunità. Il Collaboratore scolastico verificherà l’identità delle persone ed il loro diritto ad accedere all’edificio.

2. I lavori di manutenzione o di ristrutturazione dell’edificio scolastico e nelle aree di pertinenza dovranno

essere eseguiti in orari non coincidenti con le lezioni o nei periodi di sospensione dell’attività didattica, salvo in caso di interventi urgenti e non rinviabili: Collaboratori scolastici, in tal caso, dovranno tempestivamente

avvertire il Dirigente scolastico che ne darà comunicazione al plesso affinché il personale in servizio organizzi l’uso degli spazi in modo da tutelare gli alunni.

3. In ogni caso il direttore dei lavori concorderà con il Dirigente scolastico il piano degli interventi al fine di renderlo compatibile con le attività didattiche.

ART. 25 – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

1. Il Collegio Docenti predispone il calendario dei colloqui scuola-famiglia, assicurando incontri a cadenza bimestrale; esso verrà reso noto alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico.

2. I criteri e le modalità per l’incontro periodico dei Genitori con gli insegnanti sono definiti, tenendo conto

delle esigenze organizzative nell’ambito di ciascun plesso, su proposta del Collegio Docenti, dal Consiglio di Istituto.

3. Per le Scuole Primarie i Genitori possono richiedere un incontro con le insegnanti dei team. Per la Scuola Secondaria i singoli Docenti indicano all’inizio dell’anno scolastico i giorni e le ore dedicate al ricevimento Genitori; il colloquio dovrà essere prenotato dai Genitori attraverso comunicazione a diario.

4. Ai genitori non è consentito l’accesso alle classi durante le attività didattiche né richiedere colloqui o informazioni ai Docenti, fatte salve specifiche convocazioni da parte degli operatori scolastici.

Le comunicazioni, di qualsiasi genere, devono essere scritte sul diario.

5. E’ necessario fornire ai docenti diversi recapiti telefonici per le comunicazioni urgenti alla famiglia, in caso di necessità.

6. I Genitori sono invitati a lasciare a casa i propri figli in occasione dei colloqui e delle assemblee con i Docenti; essi sono comunque responsabili dei propri figli che eventualmente fossero presenti nei locali scolastici in occasione dei colloqui stessi.

7. Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono tramite diario, pertanto i Genitori sono tenuti a consultare

quotidianamente lo stesso. Entro il giorno successivo vanno firmate le comunicazioni e consegnati gli eventuali tagliandi, salvo diversa indicazione.

8. Gli alunni usufruiscono di un’Assicurazione, stipulata di anno in anno su delibera del Consiglio d’Istituto, la cui quota è a carico delle rispettive famiglie.

ART. 26 – OBBLIGHI E DIVIETI PER TUTTO IL PERSONALE E PER QUANTI HANNO ACCESSO ALLA SCUOLA

Tutti coloro che lavorano presso la scuola o vi accedono autorizzati sono tenuti a rispettare le seguenti regole.

1. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza.

2. Non usare macchine o attrezzature senza autorizzazione.

3. Utilizzare le apposite scale per accedere a scaffali alti o strutture sopraelevate; utilizzare correttamente le scale doppie, e assicurarsi, prima di salire, che i tiranti o le catenelle siano in tensione.

4. Non rimuovere gli estintori.

5. Segnalare tempestivamente situazioni di pericolo.

6. È vietato fumare nelle aree di pertinenza dei plessi scolastici, sia all’interno che all’esterno degli edifici.

7. Nessun tipo di propaganda politica può essere fatto nella Scuola.

8. È vietata la raccolta di denaro e di adesioni ad Enti ed Organizzazioni, che non siano state autorizzate preventivamente dal Dirigente.

9. È vietata qualsiasi forma di vendita diretta all’interno della Scuola, fatti salvi i casi previsti dal Consiglio di Istituto.

Art. 27 – UTILIZZO DELLA SCUOLA DA PARTE DI ESTERNI

I locali e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati, in orario extrascolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.

Il Consiglio di Istituto dà l’assenso all’uso purché siano rispettata la normativa vigente.

ART. 28 – BIBLIOTECA

Il funzionamento della biblioteca, garantito anche dalla collaborazione di genitori, è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 – RINVIO AD ALLEGATI PER DISCIPLINA, USCITE DIDATTICHE ED ACCOGLIMENTO DOMANDE

1. Per tutta la materia inerente la disciplina e le uscite didattiche si rimanda agli specifici regolamenti, allegati al presente Regolamento di Istituto.

2. Per quanto concerne i “Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione” si rimanda al relativo documento che, anche in base alle deliberazioni del Collegio docenti, si considera allegato al presente

regolamento e verrà pubblicato sul sito della scuola nonché messo a disposizione del pubblico presso la segreteria.

ART. 30 – APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. È abrogato ogni regolamento precedentemente in vigore nelle singole scuole.

2. La delibera di adozione del presente regolamento è stata assunta dal Consiglio di Istituto e tutte le componenti scolastiche sono tenute a rispettarlo ed a farlo applicare.

3. Le eventuali richieste, firmate, di integrazione o correzione al regolamento ed ai documenti allegati possono essere presentate al Consiglio di Istituto.

4. Integrazioni e modifiche al presente regolamento ed ai documenti allegati possono essere adottate con delibera della maggioranza del Consiglio di Istituto.

5. Le correzioni di legge sono immediatamente recepite ed applicate.